Lo Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“Il GOMITOLO PERDUTO”

 

Art. 1 L’associazione

È costituita in data 03 Febbraio 2016 “l’Associazione il Gomitolo Perduto”.
L’associazione vuole essere un luogo di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, antifascista, a carattere volontario, democratico e progressista.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L’Associazione ha sede a Firenze in via Attilio Vallecchi, 3 – 50131 Firenze.
L’associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie. La sua durata viene stabilita a termine
indeterminato.
L’Associazione Onlus non persegue alcuna finalità di lucro.

 

Art. 2 Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, della legge regionale della Toscana 28/93 in tema di volontariato, dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Art. 3 Finalità ed Attività

L’Associazione ha come finalità e scopo la pratica, la valorizzazione, e la diffusione dei valori della legalità, della giustizia e della sicurezza, soprattutto nei confronti di chi nella nostra comunità nazionale è maltrattato, vessato, colpito, affondato, marginalizzato da comportamenti illegali, mafiosi, che ne limitano la libertà individuale.

L’Associazione realizza lo scopo generale attraverso:
A. Attivare azioni di contrasto contro ogni forma di illegalità e criminalità
B. Contribuire alla diffusione di azioni a favore della legalità in tutte le sue forme e manifestazioni.
C. Contribuire, attraverso l’interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle tematiche sopra citate, alla crescita nella società italiana della cultura della legalità.
D. Aiutare le vittime di mafia e i collaboratori di giustizia in un percorso di reinserimento sociale e di benessere psicofisico;
E. favorire lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione dei valori dell’antimafia, dell’antiterrorismo e della giustizia,
F. Fruire la divulgazione, il rispetto e la difesa dei valori della Costituzione.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali consentite dalle leggi vigenti in materia di volontariato e/o associazionismo.

 

Art. 4 Collaborazioni e adesioni

Al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato ovvero per meglio raggiungere i propri fini istituzionali, l’Associazione, previa approvazione dell’Assemblea, può aderire, collaborare ovvero partecipare, anche ai relativi organismi direttivi di altri Enti, Associazioni ed Organismi Nazionali ed Internazionali.

 

Art. 5 Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti é illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati dal Consiglio Direttivo che abbiano raggiunto la maggiore età.

Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione versino la quota stabilita dall’Assemblea.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono il diritto di voto e di rappresentanza nell’ assemblea fino al compimento della maggiore età.

 

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

L’ammissione a Socio, deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Dalla qualità di Socio si decade:

  • per recesso;
  • per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;
  • per mancato svolgimento dell’attività per dodici mesi consecutivi senza giustificati motivi.

L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nell’anno.

 

Art. 7 Doveri e diritti degli associati.

I Soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  • a versare la quota associativa annuale.I Soci hanno diritto:
  • A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • A partecipare all’Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, e per tutto ciò che viene sottoposto a deliberazione dell’assemblea;
  • Ad accedere alle cariche associative.

 

Art. 8 Organi dell’ Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

 

Art. 9 L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto (lettera o mail con A/R; avviso scritto in sede…sono suggerimenti) contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

1. elegge il Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere
4. approva l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
5. delibera l’entità della quota associativa annuale;
6. delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
7. si esprime sui ricorsi relativi alle contestazioni su domande di ammissione di nuovi Associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno: per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso, per l’approvazione del bilancio preventivo entro novembre di ogni anno. Inoltre ogni qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo ed allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano per età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso telefonico, fax, e-mail o scritto postale da inoltrarsi almeno sette giorni prima della data di riunione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. L’assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci. Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, e la destinazione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati convocati in Assemblea straordinaria.

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

 

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. L’Assemblea, tuttavia, può derogare tale limitazione quando vi siano seri motivi, ritenuti validi, a discrezione dell’Assemblea stessa. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
3. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
4. nominare il Presidente, il VicePresidente, un Segretario e un Tesoriere;
5. deliberare sulle domande di ammissione e le azioni disciplinari di nuove adesioni;
6. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.
7. predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
8. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
9. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano per età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il VicePresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne
faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

 

Art. 11 Il Presidente

Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente.

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

 

Art. 12 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 3.

 

Art. 13 Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 14 Il patrimonio

Le entrate della associazione sono costituite da:

  • contributi dei soci;
  • contributi di privati;
  • contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni o lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

  • beni mobili e immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

 

Art. 15 esercizio sociale

L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

 

 

Art. 16 reimpiego dell’utile

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

 

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili agli associati

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

Art. 18 Durata e scioglimento dell’associazione

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

 

Art. 19 Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 20 Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

 

Atto costitutivo